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Home Appliances on shelves in a warehouse

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PPWR e tracciabilità degli imballaggi riutilizzabili: le scadenze che cambieranno la logistica del fresco

Csolutions
2 set
Tempo di lettura: 6 min

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi, noto come PPWR, è applicabile dal 12 agosto 2026, e da qui fino al 2030 entreranno in vigore una serie di obblighi che incideranno sulla logistica dell’imballaggio riutilizzabile.

Per chi gestisce flussi logistici la novità più concreta riguarda il riutilizzo dell’imballaggio e la creazione e gestione del dato che certifica il riuso dell’imballaggio. La conformità al regolamento si dimostra infatti tramite la prova verificabile di quante volte l’imballo è stato usato e rimesso in circolo. Ed il regolamento indica con precisione le date entro le quali quel dato dovrà esistere.




Cosa introduce il PPWR e perché riguarda la logistica oltre che il packaging


Il PPWR sostituisce la Direttiva 94/62 e, in quanto regolamento, si applica in via diretta in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Riguarda ogni imballaggio immesso sul mercato europeo, indipendentemente dal materiale. Il cambio di logica voluto dalla direttiva è favorire il passaggio dall’imballaggio monouso, smaltito dopo ogni consegna, al riutilizzo degli imballaggi. Un riuso e riciclo che va formalizzato e documentato.

Il regolamento riguarda chi movimenta le merci prima ancora di chi produce gli imballaggi. Un contenitore che entra in un circuito di riutilizzo deve essere raccolto, eventualmente lavato e sanificato, controllato e reimmesso nel ciclo, e ognuno di questi passaggi deve poter essere ricostruito a posteriori. Ne consegue la necessità di creare un’infrastruttura in grado di seguire il singolo contenitore lungo tutta la sua vita utile.


Le scadenze di maggiore rilievo per la logistica del fresco: 12 febbraio 2029 e 1 gennaio 2030


La maggior parte delle incertezze e confusioni sul PPWR nasce dalla sovrapposizione delle date. Il regolamento è applicabile da agosto 2026, ma i singoli obblighi entreranno in vigore con tempistiche autonome. Per la logistica del fresco gli obblighi di maggiore rilievo sono tre, concentrati su due date.


Dal 12 febbraio 2029 gli imballaggi riutilizzabili dovranno recare un’etichetta e un codice QR, o un altro supporto come la tecnologia RFID, che faciliti la tracciabilità e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni dell’imballaggio. Lo stabilisce l’articolo 12, che segna il passaggio della tracciabilità da prassi virtuosa a obbligo di legge.


Dal 1 gennaio 2030 entrano in vigore gli obiettivi di riutilizzo dell’articolo 29. Almeno il quaranta per cento degli imballaggi da trasporto, cassette di plastica e vassoi compresi, dovrà essere riutilizzabile. Una soglia destinata a salire al settanta per cento nel 2040. Il medesimo articolo del regolamento impone il ricorso esclusivo a imballaggi riutilizzabili nel trasporto di prodotti tra siti dello stesso operatore o verso imprese collegate.


Alla stessa data, il 1 gennaio 2030, si accompagna il divieto degli imballaggi in plastica monouso per l’ortofrutta fresca al di sotto di un chilogrammo e mezzo, sancito dall’articolo 25 e dall’Allegato V. Il divieto non menziona direttamente la tracciabilità, ma orienta il comparto del fresco verso le cassette riutilizzabili e, per questa via, verso gli obblighi di tracciabilità richiamati.


La cassetta del fresco diventa un’unità di carico


L’ortofrutta e l’alimentare fresco sono tra i comparti più esposti al Regolamento, poiché interessati su due fronti convergenti: il divieto del monouso e gli obblighi sul riutilizzabile.


L’articolo 11 esige che l’imballaggio riutilizzabile consenta l’apposizione delle informazioni necessarie a garantirne la tracciabilità.


Art. 11, comma 1, lettera g. Specifica che "l’imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall’11 febbraio 2025 è considerato riutilizzabile se [tra le varie condizioni da soddisfare] consente l’apposizione dell’etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull’imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l’uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto".

Gli articoli 26 e 27 impongono di aderire a un sistema di riutilizzo e di sottoporre l’imballaggio a ricondizionamento, ossia pulizia e sanificazione, prima di ogni nuovo impiego.


La cassetta cessa di essere un mero contenitore e diventa un’unità di carico: un asset che l’azienda può gestire alla stregua di un cespite.


Raffaele Cinaglia, CEO di Csolutions, osserva: “La tecnologia RFID permette di identificare l’imballo, per renderlo univoco e poterlo tracciare, e soddisfare i requisiti del regolamento. La cassetta per gli alimenti e i prodotti freschi, una volta tracciata, cessa di essere un imballo generico e diventa un’unità di carico dalla duplice funzionalità. Da un lato la rintracciabilità ne facilita il riutilizzo, il lavaggio e anche la gestione dei cicli di manutenzione. Dall’altro lato l’unità di carico rappresenta il prodotto contenuto. Soprattutto nei casi in cui il prodotto è difficile o poco comodo da taggare. È un ragionamento che abbiamo applicato con alcuni clienti, ben prima dell’entrata in vigore del Regolamento. Il contenitore rappresenta e trasporta il prodotto e, nello stesso tempo, è un bene da amministrare e riutilizzare”.


In Csolutions abbiamo già affrontato questo scenario con un’azienda produttrice di alimenti freschi. La tracciabilità del prodotto e l’automazione di alcuni controlli di qualità e di avanzamento produzione sono state realizzate digitalizzando le unità di carico che movimentano la merce. In quel caso le unità di carico avevano un valore economico rilevante, e la possibilità di tracciarle ha garantito una loro manutenzione corretta, con un risparmio economico concreto.


Cosa richiede il regolamento in termini di tracciabilità e perché adottare l’RFID


L’articolo 12 fissa il requisito minimo in termini di tracciabilità.


L’imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029 [...] è contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell’Unione per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell’imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile.

Il codice QR, pur essendo ammesso dal regolamento, è la tecnologia minima per soddisfare i requisiti e implica alcune difficoltà, che in alcuni casi possono rendere questa strada impraticabile o non economicamente sostenibile. Richiede una lettura contenitore per contenitore, con inquadratura del codice tramite postazioni fisse o lettori. In un magazzino che movimenta migliaia di unità al giorno, tale conteggio rappresenta un vincolo operativo che può rapidamente diventare troppo oneroso.


La tecnologia RFID muta i termini del problema. Un tag applicato alla cassetta viene letto a distanza e in assenza di contatto visivo. Nel momento in cui l’unità di carico attraversa un varco dotato di antenne, il sistema registra automaticamente il passaggio e aggiorna il conteggio delle rotazioni. Un intero bancale di cassette viene identificato in pochi secondi durante il transito, senza che alcun operatore debba interrompere la movimentazione per inquadrare un codice.


Il valore del dato associato all’unità di carico è duplice. Da un lato consente di conoscere il contenuto della cassetta e di seguirne il tracciato lungo la filiera. Dall’altro documenta lo stato e l’anzianità operativa dell’imballo: il numero di cicli compiuti, la data dell’ultimo lavaggio, il momento opportuno per il ritiro dal circuito o la necessità di effettuare un controllo o operazioni di manutenzione preventiva.


Un sistema di tracciabilità efficace fa dialogare queste informazioni con i gestionali già presenti in azienda, così che il dato prodotto per la conformità normativa serva anche alla gestione operativa.


Dalla conformità al dato che genera valore


Interpretare il PPWR come mero adempimento significa disperderne il potenziale. Il regolamento definisce una soglia minima, ma l’architettura costruita per rispettare il regolamento produce un patrimonio informativo il cui valore va oltre la conformità. Conoscere con esattezza il numero di riutilizzi di ciascuna cassetta consente di dimensionare correttamente il parco imballaggi, contenere gli acquisti superflui e misurare l’effettivo impatto ambientale.


Un sistema di tracciabilità fondato sulla tecnologia RFID garantisce completezza e accuratezza delle informazioni, che rappresentano la materia prima di ogni decisione di alto livello.


Paola Barletta, Business Developer di Csolutions, aggiunge: “Le imprese che affrontano ora la digitalizzazione delle unità di carico dispongono dell’occasione per convertire un adempimento in un vantaggio competitivo. Impostando con precisione e metodo la tracciabilità dei propri imballaggi si acquisisce una base informativa di grande valore, dalla quale far seguire decisioni sia operative, per ottimizzare la produzione, sia strategiche, per fornire alle autorità e ai clienti finali maggiori informazioni sulla natura del prodotto e sul suo ciclo produttivo”.


Il primo passo consiste nel mappare il proprio parco imballaggi: i contenitori in circolazione, il numero medio di cicli che compiono, la quota sostituita ogni anno. Da questi dati emergono tanto l’esposizione alle scadenze del regolamento quanto il margine di recupero che l’implementazione di un sistema di tracciabilità automatica basata sulla tecnologia RFID è in grado di generare.



Csolutions progetta e sviluppa soluzioni di tracciabilità RFID per la logistica e la produzione, e affianca le aziende dall’analisi del circuito esistente alla progettazione del sistema più adatto alle condizioni operative e ai flussi logistici dello stabilimento. Contattateci per una valutazione preliminare del grado di conformità e delle opportunità connesse, e per capire come affrontare le scadenze del PPWR trasformandole in un vantaggio che va oltre l’adempimento normativo.

 
 
 

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